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[1]A tutti gli ufficiali che vengono inscritti sul quadro di avanzamento, ed a quelli dichiarati non prescelti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 19, 20, e' data conoscenza del giudizio che li riguarda, o della sospensione della promozione, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]((solo agli ufficiali)) cancellati dal quadro, ed a quelli di cui all'articolo 19, e' data anche conoscenza della motivazione del giudizio o della cancellazione, o della sospensione della classifica, o del giudizio, con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art22 · fonte del testo