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[1]((Qualora alla fine dell'anno di validita' del quadro di avanzamento risulti, in un determinato ruolo e grado, una eccedenza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro, i detti ufficiali saranno iscritti d'ufficio sul quadro d'avanzamento successivo, salvo il disposto dell'art. 30.
[2]Qualora, per mancanza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro di avanzamento, non si possano effettuare, in un determinato ruolo e grado, tutte le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, e' in facolta' del Ministro per la guerra di disporre che si proceda alla presa in esame per l'avanzamento di un ulteriore numero di ufficiali oltre quelli gia' esaminati in base al secondo comma dell'art. 20 ed al secondo comma dell'art. 40, scendendo al massimo fino al limite stabilito dagli articoli 31 e 40)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
