Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora alla fine dell'anno di validita' del quadro di avanzamento risulti, in un determinato ruolo e grado, una eccedenza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro, i detti ufficiali saranno iscritti d'ufficio sul quadro d'avanzamento successivo, salvo il disposto dell'art. 30.
tolto: Qualora, per mancanza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro di avanzamento, non si possano effettuare, in un determinato ruolo e grado, tutte le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, e' in facolta' del Ministro per la guerra di disporre che si proceda alla presa in esame per l'avanzamento di un ulteriore numero di ufficiali oltre quelli gia' esaminati in base al secondo comma dell'art. 20 ed al secondo comma dell'art. 40, scendendo al massimo fino al limite stabilito dagli articoli 31 e 40.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art29bis · fonte del testo