Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando, a parere delle autorita' di cui all'art. 5 ed al 2° comma dell'art. 47, l'ufficiale - escluso il tenente - non possieda i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, le autorita' predette possono, con le norme e le modalita' stabilite nel regolamento, inoltrare nei suoi confronti proposta di collocamento fuori organico, se capitano, maggiore o tenente colonnello, o il collocamento fuori quadro, se ufficiale di grado diverso.
tolto: Il giudizio decisivo sulla proposta di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.
tolto: Il provvedimento contemplato nel presente articolo puo' essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno un anno di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art30bis · fonte del testo