Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
Art. 45 — La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici
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[1]La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianita' in seguito al solo giudizio delle autorita' giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.
[2]I tenenti delle varie armi e corpi, non precetti per l'avanzamento, sono ripresi in esame negli anni successivi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
