Art. 45 — La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici
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I tenenti delle varie armi e corpi, non precetti per l'avanzamento, sono ripresi in esame negli anni successivi.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
