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[1]((Il capitano dei CC. RR., di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti e' ammesso a frequentare un corso valutativo che si svolgera' secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

[2]Il capitano che al termine del corso sia giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, e' - salvo il disposto dell'art. 30 - dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo e' dichiarato non prescelto per l'avanzamento)).

[3]((COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373))).

[4]Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, di aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor Quinto.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 81 parole tolte, 88 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il capitano aggiunto: dei CC. RR., di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti e' tolto: assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi aggiunto: ammesso a frequentare un corso valutativo che si svolgera' secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

tolto: A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da fissarsi nel predetto decreto Realeaggiunto: Il capitano che al termine del corso sia giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, e' - salvo il disposto dell'art. 30 - dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo e' dichiarato non prescelto per l'avanzamento.

tolto: Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizioaggiunto: COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art49 · fonte del testo