Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il capitano dei CC. RR., di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti e' ammesso a frequentare un corso valutativo che si svolgera' secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
[2]Il capitano che al termine del corso sia giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, e' - salvo il disposto dell'art. 30 - dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo e' dichiarato non prescelto per l'avanzamento)).
[3]((COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373))).
[4]Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, di aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor Quinto.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
