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[1]Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti e' assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi decreto Reale.

[2]A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale.

[3]Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio.

[4]Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, di aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor Quinto.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art49 · fonte del testo