Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →
[1]Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti e' assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi decreto Reale.
[2]A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale.
[3]Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio.
[4]Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, di aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor Quinto.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
