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[1]L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra, deve essere designato dalle autorita' giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47.

[2]L'ufficiale puo' presentare egli stesso domanda di essere designato.

[3]La classifica non e' fatta per i tenenti.

[4]Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente ed il capitano debbono trovarsi compresi nella prima meta' del ruolo: tale limitazione non si applica ai maggiori.

[5]L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra puo' ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art59 · fonte del testo