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[1]((Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale o a quelli di concorso per l'istituto superiore di guerra, sono ammessi:
- a)i tenenti, designati dalle autorita' giudicatrici, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole;
- b)i capitani ed i maggiori designati - previa classifica - dalle autorita' prescritte dal secondo comma l'art. 47 e che dalla commissione indicata nel detto articolo abbiano riportato almeno 1 punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti.
[2]L'ufficiale puo' presentare egli stesso domanda di essere designato.
[3]Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente e il capitano debbono trovarsi compresi nella prima meta' del ruolo; tale limitazione non si applica ai maggiori.
[4]Non puo' essere designato per il concorso di ammissione all'istituto superiore di guerra l'ufficiale che abbia compiuto i 36 anni di eta'.
[5]L'ufficiale che non abbia - superato gli esami o il concorso di cui sopra puo' ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.
[6]Le norme ed i programmi degli esami per l'avanzamento a scelta speciale saranno fissati con decreto Reale)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In deroga a quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 59 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, l'ufficiale che non abbia superato gli esami in due precedenti concorsi per l'Istituto superiore di guerra puo' - per il solo anno 1936 - essere designato, previa classifica, per l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto stesso".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
