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[1]L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra, deve essere designato dalle autorita' giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47.
[2]L'ufficiale puo' presentare egli stesso domanda di essere designato.
[3]La classifica non e' fatta per i tenenti.
[4]((Per partecipare agli esami per l'avanzamento a scelta speciale il tenente e il capitano debbono trovarsi compresi nella prima meta' del ruolo; tale limitazione non si applica ai maggiori)).
[5]((Per partecipare agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra gli ufficiali devono aver compiuto, al 1° gennaio dell'anno in cui concorrono all'Istituto suddetto, almeno tre anni di effettivo servizio alle truppe e nei reparti. In detti anni non va computato ne' il periodo trascorso negli uffici o comandi ne' quello trascorso in licenze straordinarie)).
[6]L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra puo' ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In deroga a quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 59 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, l'ufficiale che non abbia superato gli esami in due precedenti concorsi per l'Istituto superiore di guerra puo' - per il solo anno 1936 - essere designato, previa classifica, per l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto stesso".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 1 luglio 1937
