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[1]Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «commissione», ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana.

[2]Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o piu' autorita', prevale il giudizio dell'ultima autorita'.

[3]Solo i membri della «commissione centrale di avanzamento» e quelli della «commissione speciale» di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art6 · fonte del testo