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[1]I. La costituzione del corpo automobilistico (ruolo di comando e ruolo di mobilitazione), le vacanze obbligatorie, il loro ripianamento e i trasferimenti nel ruolo di mobilitazione si effettuano come dalle annesse tabelle nn. 19 e 20.
[2]Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio immessi nel corpo automobilistico costituiscono vacanza nel rispettivo ruolo dell'arma di provenienza e non possono far ritorno, in alcun caso, in detto ruolo.
[3]II. ((Gli ufficiali automobilisti del ruolo di comando sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta ordinaria con le norme e le modalita' stabilite dal titolo V per gli ufficiali pari grado dei ruoli di comando. In luogo del corso valutativo i capitani sono assoggettati ad esperimenti sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50)).
[4]((L'avanzamento al grado di generale di brigata del corpo automobilistico ha luogo a scelta ordinaria. La procedura di avanzamento si svolge in modo analogo a quello stabilito dal titolo IV per l'avanzamento al grado di generale di brigata dei colonnelli delle armi)).
[5]I tenenti, i capitani e i maggiori automobilisti del ruolo di comando possono conseguire l'avanzamento a scelta speciale, per esami, con le norme e le modalita' stabilite titolo VI per i pari grado dei ruoli di comando; l'aliquota di ruolo, in cui devono entrare per conseguire la promozione, e' la seguente:
[6]- se tenenti: nel primo decimo;
[7]- se capitani: nel primo sesto;
[8]- se maggiori: nel primo quinto.
[9]Le norme e i programmi degli esami di cui sopra ((...)) saranno stabiliti con decreto Reale.
[10]III. - Agli ufficiali automobilisti del ruolo di comando si applicano ((...)), i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 33, e si richiedono, agli effetti dell'articolo 32, i seguenti periodi minimi di comando di reparto automobilistico:
- a)tenenti: due anni di comando di sezione;
- b)capitani: due anni di comando di compagnia;
- c)maggiori e tenenti colonnelli: due anni di comando di gruppo. ((IV - Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione si applicano le norme e le modalita' contenute nel titolo XII, avvertendo che l'art. 105 non si applica ai tenenti colonnelli.
[11]Le norme e i programmi per gli esami di cui all'art. 97 saranno stabiliti con decreto Reale)).
[12]V. - ((I capitani ed i tenenti del ruolo di comando, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160 possono conseguire:
- a)l'avanzamento a scelta speciale per esami con le norme e modalita' stabilite per i pari grado del ruolo di comando delle armi; le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale;
- b)l'avanzamento anticipato, con le norme e modalita' stabilite per i pari grado dei ruoli di comando delle armi, avvertendo che, in luogo del corso valutativo, saranno assoggettati ad esperimenti; le norme ed i programmi degli esperimenti saranno stabiliti con decreto Reale)).
[13]Per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta speciale si applica ai tenenti automobilisti la disposizione di cui all'articolo 185. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 dicembre 1936, n. 2154, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1937, n. 1572, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I periodi minimi di comando di reparto automobilistico di cui all'art. 63-bis, aggiunto alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, col R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, non si richiedono agli ufficiali del corpo automobilistico compresi nei limiti di anzianita' per l'inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria e a scelta speciale, fino al quadro 1938-1939 incluso".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
