Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1935 al 1 ottobre 1936. Leggi il testo vigente →
[1]((I. La costituzione del corpo automobilistico (ruolo di comando e ruolo di mobilitazione), le vacanze obbligatorie, il loro ripianamento e i trasferimenti nel ruolo di mobilitazione si effettuano come dalle annesse tabelle nn. 19 e 20.
[2]Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio immessi nel corpo automobilistico costituiscono vacanza nel rispettivo ruolo dell'arma di provenienza e non possono far ritorno, in alcun caso, in detto ruolo.
[3]II. - Gli ufficiali automobilisti del ruolo di comando sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta ordinaria con le norme e le modalita' stabilite dal titolo V per gli ufficiali pari grado dei ruoli di comando. I programmi e le norme relative agli esperimenti cui devono essere assoggettati i capitani e i tenenti colonnelli automobilisti saranno stabiliti con decreto Reale; punto minimo d'idoneita', per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.
[4]I tenenti, i capitani e i maggiori automobilisti del ruolo di comando possono conseguire l'avanzamento a scelta speciale, per esami, con le norme e le modalita' stabilite titolo VI per i pari grado dei ruoli di comando; l'aliquota di ruolo, in cui devono entrare per conseguire la promozione, e' la seguente:
[5]- se tenenti: nel primo decimo;
[6]- se capitani: nel primo sesto;
[7]- se maggiori: nel primo quinto.
[8]Le norme e i programmi degli esami di cui sopra nonche' il punto minimo di idoneita' saranno stabiliti con decreto Reale.
[9]III. - Agli ufficiali automobilisti del ruolo di comando si applicano i limiti di promovibilita' di cui all'articolo 35, i limiti di eta' degli ufficiali delle armi, i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 33, e si richiedono, agli effetti dell'articolo 32, i seguenti periodi minimi di comando di reparto automobilistico:
- a)tenenti: due anni di comando di sezione;
- b)capitani: due anni di comando di compagnia;
- c)maggiori e tenenti colonnelli: due anni di comando di gruppo.
[10]IV. - Agli ufficiali automobilisti del ruolo di mobilitazione si applicano le norme e le modalita' contenute nel titolo XII, avvertendo che:
- a)le disposizioni contenute negli articoli 101 e 102 si applicano riferendole ai gradi di tenente colonnello e di capitano automobilista;
- b)l'articolo 105 non si applica ai tenenti colonnelli automobilisti.
[11]Le norme e i programmi per gli esami di cui all'articolo 97 nonche' il punto minimo di idoneita' saranno stabiliti con decreto Reale.
[12]V. - I capitani e i tenenti automobilisti dei ruoli di comando, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160, possono conseguire l'avanzamento anticipato per esami e quello a scelta speciale per esami con le norme e le modalita' stabilite per i pari grado dei ruoli di comando delle armi.
[13]Le norme e i programmi degli esami e il punto minimo di idoneita' saranno stabiliti con decreto Reale.
[14]Per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta speciale si applica ai tenenti automobilisti la disposizione di cui all'articolo 185)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 1 ottobre 1936
