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[1]Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

[2]Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta ordinaria per i pari gradi del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento, pero', ha luogo esclusivamente ad anzianita' previa classifica, peri gradi per i quali e' prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti ed esami, ma tenendo conto della capacita' ed attitudine tecnica degli ufficiali.

[3]Gli ufficiali prescelti per l' avanzamento sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

[4]Il tenente colonnello prescelto per avanzamento e' promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella n. 17.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art89 · fonte del testo