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[1]((Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.
[2]Il loro avanzamento ha luogo ad anzianita' od a scelta speciale per esami. Essi sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria ed a scelta speciale per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza.
[3]Gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, per essere sottoposti alla classifica di cui all'art. 47 per la designazione agli esami di avanzamento a scelta speciale, o per essere designati, se tenenti, per detti esami, debbono riportare preventivo parere favorevole del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
[4]L'avanzamento ad anzianita' ha luogo, mediante classifica per i gradi per i quali e' prescritta dall'art. 47, senza corso valutativo, esperimenti ed esami, ma tenendo conto della capacita' ed attitudine tecnica degli ufficiali.
[5]Per i capitani si addiviene, dopo la classifica, alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorita' di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio.
[6]Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianita' sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.
[7]Il tenente colonnello prescelto per l'avanzamento e' promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore come dall'annessa tabella n. 17.
[8]L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale per esami e' preso in esame, e' dichiarato promovibile ed e' iscritto sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma dell'art. 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del ruolo di comando dell'arma di appartenenza calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:
[9]se tenente: nel primo decimo; se capitano: nel primo sesto; se maggiore: nel primo quinto.
[10]L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale e' promosso non appena entri nelle aliquote suddette.
[11]Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra saranno stabiliti con decreto Reale.
[12]L'ufficiale che non abbia superato gli esami, puo' ripetere la prova una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
