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[1]Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.
[2]((Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento ha luogo ad anzianita' mediante classifica, per i gradi per i quali e' prescritta dall'art. 47, senza corso valutativo, esperimenti od esami, ma tenendo conto della capacita' ed attitudine tecnica degli ufficiali. Per i capitani si addiviene, dopo la classifica, alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorita' di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio)).
[3]Gli ufficiali prescelti per l' avanzamento sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.
[4]Il tenente colonnello prescelto per avanzamento e' promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella n. 17.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937
