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[1]Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facolta' di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprio dipendenze l'ufficiale da esaminare. per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

[2]La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione o gradi corrispondenti, consulta senza diritto a voto - i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 31 dicembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art9 · fonte del testo