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[1]((Il presidente della Commissione centrale d'avanzamento ha facolta' di consultare, senza diritto a voto, qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.
[2]Salvo il caso di giustificato impedimento, e' sempre consultato dalla Commissione centrale, allorquando essa prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, il comandante del Corpo d'armata da cui l'ufficiale generale da esaminare dipende)).
Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010
