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[1]((Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che sono immessi nel ruolo Istituto geografico militare (I G.M.) sono compresi nell'organico, dell'arma cui appartengono e continuano a essere inseriti nel ruolo dell'arma stessa nella sede di anzianita' che loro spetta.

[2]Essi concorrono alle vacanze, alle promozioni e ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione di cui alle tabelle della rispettiva arma.

[3]L'assegnazione degli ufficiali al ruolo I.G M. e' definitiva.

[4]Il loro avanzamento e' regolato dalle seguenti norme:

[5]L'avanzamento dei tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli ha luogo previa classifica, per i gradi per i quali e' prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti, ma tenendo conto della capacita' e attitudine tecnica degli ufficiali. La presa in esame per l'avanzamento si effettua con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza.

[6]Il colonnello assegnato al ruolo I.G.M., non consegue promozione e costituisce vacanza come e' indicato nell'annessa tabella n. 21.

[7]La vacanza del colonnello e' ripianata con la promozione del tenente colonnello piu' anziano fra i pari grado del ruolo I.G.M., prescelto per l'avanzamento. Detto tenente colonnello, pero', non puo' essere promosso prima dei pari grado della stessa arma - prescelti per l'avanzamento - che lo precedono nel ruolo di comando.

[8]I maggiori, i capitani e i tenenti prescelti per l'avanzamento sono promossi, a loro turno, ad anzianita' o a scelta ordinaria, quando si verifica la vacanza nel grado superiore nel ruolo della propria arma.

[9]Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, sempre che non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione dell'arma di appartenenza, nel qual caso continuano a essere assegnati al ruolo I.G.M.

[10]Agli ufficiali del ruolo I.G.M. si applicano i limiti di promovibilita' di cui all'articolo 35, quelli di eta' dei pari grado dell'arma, cui appartengono e i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 33. Non si richiedono i periodi di comando o di servizio di cui all'articolo 32.

[11]I tenenti, i capitani e i maggiori del ruolo I.G.M. possono conseguire l'avanzamento a scelta speciale per esami, con le norme e le modalita' stabilite dal titolo VI per i pari grado dei ruoli di comando.

[12]I capitani e i tenenti, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160, possono conseguire l'avanzamento anticipato e quello a scelta speciale per esami con le norme e le modalita' stabilite per i pari grado del ruolo di comando.

[13]Le norme e i programmi degli esami a scelta speciale nonche' il punito minimo di idoneita' saranno stabiliti con decreto Reale.

[14]Le norme e i programmi degli esami per l'avanzamento anticipato sono quelli stessi stabiliti per i pari grado dei ruoli di comando.

[15]Ai tenenti del ruolo I.G.M. si applica la disposizione di cui all'articolo 185)).

Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art93bis · fonte del testo