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[1]Il numero massimo delle vacanze che devo annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle. Le vacanze nei gradi di capitano e di colonnello sono colmate mediante trasferimenti d'autorita' di pari grado dai ruoli di comando; quelle nei gradi di maggiore o di tenente colonnello, in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali di ciascun ruolo di mobilitazione ed in parte col trasferimento, di autorita', di pari grado dai ruoli di comando, nella, misura stabilita dallo citate tabelle.

[2]Per il trasferimento nei ruoli di mobilitazione degli ufficiali dei vari gradi si osservano le norme degli articoli 30, 39, 51, 52, 54 ed 86.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art99 · fonte del testo