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[1]((Il numero di vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di nobilitazione risulta dalle annesse tabelle.
[2]In ciascun ruolo di mobilitazione:
- a)le vacanze nel grado di colonnello sono colmate tutte con promozioni di tenenti colonnelli del ruolo stesso. Se si formano vacanze in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate con le norme dell'art. 30; se le vacanze superano quelle stabilite dalle tabelle, si applicano le norme dell'art. 29;
- b)le vacanze nel grado di tenente colonnello e maggiore sono colmate in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali dello stesso ruolo di mobilitazione ed in parte con trasferimenti di pari grado dal rispettivo ruolo di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle;
- c)le vacanze nel grado di capitano sono colmate soltanto con trasferimenti di pari grado del rispettivo ruolo di comando, nella misura stabilita dalle suddette tabelle)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
