Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942. Leggi il testo vigente →

[1]L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si effettua ad anzianita' ed e' limitato al grado di colonnello per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ed al grado di tenente colonnello per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico.

[2]L'ufficiale non piu' conseguire la promozione se prima non sia stato promosso il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

[3]Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione valgono le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, salvo quanto disposto nei seguenti articoli 106, 107, 108 e 109; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'articolo 12.

[4]Per la promozione degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'articolo 31; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

[5]Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ed il tenente colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali o del corpo automobilistico, sono considerati come provenienti dal ruolo della rispettiva arma o corpo in servizio permanente di cui all'articolo 5.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art105 · fonte del testo