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[1]((L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si effettua ad anzianita' ed e' limitato al grado di colonnello.
[2]L'ufficiale non puo' conseguire la promozione se prima non sia stato promosso il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.
[3]Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione valgono le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, salvo quanto disposto nei seguenti articoli 106, 107, 108 e 109; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'art. 12.
[5]Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello e il tenente colonnello della riserva provenienti dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, sono considerati come provenienti dal ruolo della rispettiva arma o corpo in servizio permanente di cui all'art. 5)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 14 agosto 1949
