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[1]L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si effettua ad anzianita' ed e' limitato al grado di colonnello.

[2]L'ufficiale non puo' conseguire la promozione se prima non sia stato promosso il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

[3]Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione valgono le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, salvo quanto disposto nei seguenti articoli 106, 107, 108 e 109; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'art. 12.

[4]Per la promozione degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione non si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'art. 31 ne' i periodi di comando di cui all'art. 32.

[5]((Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico e' considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'art. 5)).19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 giugno 1949, n. 445

19

La L. 14 giugno 1949, n. 445 nel modificare l'art. 40, ultimo comma del Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1942.

Testo in vigore dal 14 agosto 1949 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1949

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 14 agosto 1949. 15 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello tolto: e il tenente colonnello della riserva provenienti aggiunto: della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri tolto: Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del tolto: corpo automobilistico, sono considerati come provenienti aggiunto: servizio automobilistico e' considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o tolto: corpo aggiunto: servizio in servizio permanente di cui all'art. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 giugno 1949, n. 445

    La L. 14 giugno 1949, n. 445 nel modificare l'art. 40, ultimo comma del Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1942.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art105 · fonte del testo