Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1949 al 22 dicembre 1955. 202 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si effettua ad anzianita' ed e' limitato al grado di colonnello.

tolto: L'ufficiale non puo' conseguire la promozione se prima non sia stato promosso il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

tolto: Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione valgono le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, salvo quanto disposto nei seguenti articoli 106, 107, 108 e 109; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'art. 12.

tolto: Per la promozione degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione non si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'art. 31 ne' i periodi di comando di cui all'art. 32.

tolto: Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico e' considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'art. 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art105 · fonte del testo