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[1]L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: generale di divisione: un anno; generale di brigata o maggiore generale: un anno; colonnello: due anni; tenente colonnello: due anni; maggiore: tre anni; capitano: sette anni; tenente: sei anni.

[2]Per il tenente, il capitano, ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di due anni per i capitani, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici.

[3]L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado e che abbia diritto alla promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore avra' l'incarico di quest'ultimo grado, al quale sara' considerato appartenente, e costituira' vacanza nel proprio. Sara' poi promosso sotto la data in cui avra' compiuto il periodo di permanenza e con anzianita' decorrente da tale data anche agli effetti degli assegni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art31 · fonte del testo