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[1]L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: generale di divisione: un anno; generale di brigata o maggiore generale: un anno; colonnello: tre anni; tenente colonnello: due anni; maggiore: tre anni; capitano: sette anni; tenente: sei anni.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra la `permanenza minima nei gradi di maggiore, di capitano e di tenente di cui agli articoli 31 e 130 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, e' stabilita come segue: maggiore: due anni; capitano: tre anni; tenente: due anni".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402
15Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1946 e' ripristinato, per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente dell'Esercito, il periodo di permanenza minima nel grado previsto dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Fino a quando non sara' entrata in vigore la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e' sospesa, per tutti i gradi, l'applicazione del terzo comma dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Tale sospensione per i maggiori, capitani e tenenti dell'Esercito, ha valore a partire dal 31 marzo 1943".
L. 14 giugno 1949, n. 446
18La L. 14 giugno 1949, n. 446 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.
L. 22 giugno 1954, n. 391
21La L. 22 giugno 1954, n. 391 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e' stabilita in quattro anni".
Testo in vigore dal 24 luglio 1954 al 22 dicembre 1955
