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[1]L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: generale di divisione: un anno; generale di brigata o maggiore generale: un anno; colonnello: due anni; tenente colonnello: due anni; maggiore: tre anni; capitano: sette anni; tenente: sei anni.

[2]Per il tenente, il capitano, ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di due anni per i capitani, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici.

[3]L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado e che abbia diritto alla promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore avra' l'incarico di quest'ultimo grado, al quale sara' considerato appartenente, e costituira' vacanza nel proprio. Sara' poi promosso sotto la data in cui avra' compiuto il periodo di permanenza e con anzianita' decorrente da tale data anche agli effetti degli assegni. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra la `permanenza minima nei gradi di maggiore, di capitano e di tenente di cui agli articoli 31 e 130 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, e' stabilita come segue: maggiore: due anni; capitano: tre anni; tenente: due anni".

Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 21 giugno 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra la `permanenza minima nei gradi di maggiore, di capitano e di tenente di cui agli articoli 31 e 130 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, e' stabilita come segue: maggiore: due anni; capitano: tre anni; tenente: due anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art31 · fonte del testo