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[1]L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: generale di divisione: un anno; generale di brigata o maggiore generale: un anno; colonnello: due anni; tenente colonnello: due anni; maggiore: tre anni; capitano: sette anni; tenente: sei anni.

[2]Per il tenente, il capitano, ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di due anni per i capitani, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici.

[3]L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado e che abbia diritto alla promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore avra' l'incarico di quest'ultimo grado, al quale sara' considerato appartenente, e costituira' vacanza nel proprio. Sara' poi promosso sotto la data in cui avra' compiuto il periodo di permanenza e con anzianita' decorrente da tale data anche agli effetti degli assegni. 8 15

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra la `permanenza minima nei gradi di maggiore, di capitano e di tenente di cui agli articoli 31 e 130 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 370, e' stabilita come segue: maggiore: due anni; capitano: tre anni; tenente: due anni".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402

15

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1946 e' ripristinato, per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente dell'Esercito, il periodo di permanenza minima nel grado previsto dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Fino a quando non sara' entrata in vigore la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e' sospesa, per tutti i gradi, l'applicazione del terzo comma dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Tale sospensione per i maggiori, capitani e tenenti dell'Esercito, ha valore a partire dal 31 marzo 1943".

Testo in vigore dal 21 giugno 1947 al 14 agosto 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1947

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 21 giugno 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1946 e' ripristinato, per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente dell'Esercito, il periodo di permanenza minima nel grado previsto dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Fino a quando non sara' entrata in vigore la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e' sospesa, per tutti i gradi, l'applicazione del terzo comma dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Tale sospensione per i maggiori, capitani e tenenti dell'Esercito, ha valore a partire dal 31 marzo 1943".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art31 · fonte del testo