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In tempo di guerra:
- a)le promozioni ad anzianita' hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti o alla valutazione dei titoli;
- b)non si richiedono per la promozione i periodi di comando di cui all'articolo 32 ne' i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;
- c)non si effettuano vacanze obbligatorie.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 26 ottobre 1940
