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((In tempo di guerra:

  • a)le promozioni ad anzianita' hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 12, ma non ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli; in conseguenza, i capitani che, nella suddetta classifica, abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi decisivi, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento ad anzianita';
  • b)al richiedono, per la promozione i periodi di coniando di cui all'art. 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro per la guerra, e si richiedono in ogni caso i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;
  • c)si effettuano le vacanze obbligatorie stabilite dalle tabelle annesse alla presente legge)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 ottobre 1940, n. 1369

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La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 26 ottobre 1940. 20 parole tolte, 69 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) le promozioni ad anzianita' hanno luogo tolto: senza sottoporre aggiunto: sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui tolto: all'articolo 12 ed aggiunto: all'art. 12, ma non ai corsi valutativi, agli esperimenti tolto: o aggiunto: od alla valutazione dei titoli; aggiunto: in conseguenza, i capitani che, nella suddetta classifica, abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi decisivi, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento ad anzianita';

b) tolto: non si richiedono aggiunto: al richiedono, per la promozione i periodi di tolto: comando di cui all'articolo 32 ne' aggiunto: coniando di cui all'art. 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro per la guerra, e si richiedono in ogni caso i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;

c) tolto: non si effettuano vacanze obbligatorie aggiunto: si effettuano le vacanze obbligatorie stabilite dalle tabelle annesse alla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 ottobre 1940, n. 1369

    La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art93 · fonte del testo