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((In tempo di guerra:
- a)le promozioni ad anzianita' hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 12, ma non ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli; in conseguenza, i capitani che, nella suddetta classifica, abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi decisivi, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento ad anzianita';
- b)al richiedono, per la promozione i periodi di coniando di cui all'art. 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro per la guerra, e si richiedono in ogni caso i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;
- c)si effettuano le vacanze obbligatorie stabilite dalle tabelle annesse alla presente legge)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1369
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1940 al 1 aprile 1942
