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((In tempo di guerra:
- a)le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti o alla valutazione dei titoli. La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio dell' autorita' giudicatrici e per i tenenti colonnelli medianti giudizio di dette autorita' e della commissione centrale di avanzamento;
- b)non si fa luogo agli esami, ai corsi valutativi, agli esperimenti e alla valutazione dei titoli per la concessione dei vantaggi di carriera;
- c)per gli ufficiali dislocati in zone in difficili condizioni di comunicazione con la madrepatria e che saranno determinate di volta in volta dal Ministro per la guerra, le promozioni possono essere effettuate, anziche' in base ai normali documenti di avanzamento, in base a semplice segnalazione telegrafica del giudizio di avanzamento dell'ultima autorita' giudicatrice, o del parere dell'ultima autorita' gerarchica, per le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra, fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 14 per l'avanzamento ad anzianita' dei tenenti colonnelli e dal secondo e terzo comma dell'art. 101 per le proposte di promozione o di avanzamento per merito di guerra)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1369
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 21 giugno 1947
