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In tempo di guerra:
- a)le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli. La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorita' giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorita', della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro; 1920 b) non si fa luogo agli esami, ai corsi valutativi, agli esperimenti e alla valutazione dei titoli per la concessione dei vantaggi di carriera; 1520
- c)per gli ufficiali dislocati in zone in difficili condizioni di comunicazione con la madrepatria e che saranno determinate di volta in volta dal Ministro per la guerra, le promozioni possono essere effettuate, anziche' in base ai normali documenti di avanzamento, in base a semplice segnalazione telegrafica del giudizio di avanzamento dell'ultima autorita' giudicatrice, o del parere dell'ultima autorita' gerarchica, per le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra, fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 14 per l'avanzamento ad anzianita' dei tenenti colonnelli e dal secondo e terzo comma dell'art. 101 per le proposte di promozione o di avanzamento per merito di guerra.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1940, n. 1369
1La L. 2 ottobre 1940, n. 1369 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940 e per tutta la durata della guerra.
D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402
15Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 402 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale e' stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, continuano ad avere vigore per l'esercito dal 15 aprile 1946 fino al 31 dicembre 1947".
L. 14 giugno 1949, n. 445
19La L. 14 giugno 1949, n. 445 nel modificare l'art. 26 del Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1942.
L. 4 maggio 1951, n. 512
20La L. 4 maggio 1951, n. 512 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale e' stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 22 dicembre 1955
