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[1]La Commissione suprema di avanzamento e' costituita come segue:

  • a)dall'ammiraglio di armata Capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente;
  • b)da tutti gli ammiragli di armata e di squadra, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire. In caso di assenza o di impedimento dell'ammiraglio di armata Capo di Stato Maggiore della Regia marina, assume la presidenza l'ammiraglio piu' anziano fra i presenti;
  • c)dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualita' di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
  • d)dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e delle armi navali;
  • e)dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e direttore generale delle armi navali e quelli che rivestono rispettivamente, le cariche di direttore centrale di sanita' militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle Capitanerie di porto;
  • f)di un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto.

[2]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c). Per gli ufficiali degli altri corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei comma, a), b), c) e quelli appartenenti ai Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nei comma d), e), ed f).

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art20 · fonte del testo