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[1]La Commissione suprema di avanzamento e' costituita come segue:
[2]((a) da tutti gli ammiragli di armata; o designati di armata e quelli di squadra, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire.
[3]Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio piu' anziano fra i presenti;
- b)dall'ufficiale ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Regia Marina));
- c)dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualita' di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
- d)dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e delle armi navali;
- e)dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e direttore generale delle armi navali e quelli che rivestono rispettivamente, le cariche di direttore centrale di sanita' militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle Capitanerie di porto;
- f)di un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto ((se un generale di porto ricopre la carica di Direttore generale della Marina mercantile, spettera' a lui far parte della Commissione suprema di avanzamento)).
[4]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c). Per gli ufficiali degli altri corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei comma, a), b), c) e quelli appartenenti ai Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nei comma d), e), ed f).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
