Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Commissione suprema di avanzamento e' costituita come segue:
tolto: a) da tutti gli ammiragli di armata; o designati di armata e quelli di squadra, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire.
tolto: Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio piu' anziano fra i presenti;
tolto: b) dall'ufficiale ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Regia Marina;
tolto: c) dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualita' di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
tolto: d) dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e delle armi navali;
tolto: e) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e direttore generale delle armi navali e quelli che rivestono rispettivamente, le cariche di direttore centrale di sanita' militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle Capitanerie di porto;
tolto: f) di un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto se un generale di porto ricopre la carica di Direttore generale della Marina mercantile, spettera' a lui far parte della Commissione suprema di avanzamento.
tolto: Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c). Per gli ufficiali degli altri corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei comma, a), b), c) e quelli appartenenti ai Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nei comma d), e), ed f).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art20 · fonte del testo