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[1]L'avanzamento a capitano del Corpo del genio navale, del corpo delle armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato ha luogo per anzianita', quello a capitano delle capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati.
[2]L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita', con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
[3]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926
