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[1]L'avanzamento a capitano del Corpo del genio navale, del corpo delle armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato ha luogo per anzianita', quello a capitano delle capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati.
[2]L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita', con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla 21 luglio 1927, n. 1551, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga all'art. 40, comma 2°, della legge 8 luglio 1926, n. 1179, i tenenti per la direzione delle macchine, che hanno gia' sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore, saranno classificati per l'avanzamento a capitano con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge 8 luglio 1926, n. 1179".
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
