Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'avanzamento a capitano del Corpo del genio navale, del corpo delle armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato ha luogo per anzianita', quello a capitano delle capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati.
tolto: L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita', con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art40 · fonte del testo