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[1]I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.

[2]Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al precedente comma che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei capitani dei vari Corpi militari della Regia marina.

[3]Il numero complessivo di tali ufficiali non potra' eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai piu' anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.

[4]I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di eta' prescritto per il loro grado.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art43 · fonte del testo