Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. 252 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.
tolto: Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei Vari Corpi militari della Regia marina, ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di Comando o gli esami prescritti, siano giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente Commissione. Uguale trattamento verra' fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di Comando.
tolto: Il numero complessivo di tali ufficiali non potra' eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai piu' anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.
tolto: I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di eta' prescritto per il loro grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art43 · fonte del testo