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[1]I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.

[2]((Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei Vari Corpi militari della Regia marina, ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di Comando o gli esami prescritti, siano giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente Commissione. Uguale trattamento verra' fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di Comando)).

[3]Il numero complessivo di tali ufficiali non potra' eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai piu' anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.

[4]I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di eta' prescritto per il loro grado.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 5 parole tolte, 66 parole aggiunte.

Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al tolto: precedente comma aggiunto: comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei tolto: capitani dei vari aggiunto: Vari Corpi militari della Regia marinaaggiunto: , ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di Comando o gli esami prescritti, siano giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente Commissione. Uguale trattamento verra' fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di Comando.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art43 · fonte del testo