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[1]I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari Corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.
[2]((Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei Vari Corpi militari della Regia marina, ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di Comando o gli esami prescritti, siano giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente Commissione. Uguale trattamento verra' fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di Comando)).
[3]Il numero complessivo di tali ufficiali non potra' eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai piu' anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.
[4]I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di eta' prescritto per il loro grado.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
