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[1]Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere trattenuti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio permanente.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art67 · fonte del testo