Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 234 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere trattenuti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio permanente.
tolto: Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.
tolto: Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianita' e ad esse si applichera' il disposto dell'art. 64 della legge, pero' potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali piu' anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianita' rispetto ai pari grado piu' anziani.
tolto: Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina ed ai sottotenenti di complemento arruolati con la ferma volontaria di 4 o di 6 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art67 · fonte del testo