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[1]Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere trattenuti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio permanente.
[2]((Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.
[3]Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianita' e ad esse si applichera' il disposto dell'art. 64 della legge, pero' potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali piu' anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianita' rispetto ai pari grado piu' anziani)).
[4]((Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina ed ai sottotenenti di complemento arruolati con la ferma volontaria di 4 o di 6 anni)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
