Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere trattenuti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio permanente.

[2]((Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

[3]Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianita' e ad esse si applichera' il disposto dell'art. 64 della legge, pero' potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali piu' anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianita' rispetto ai pari grado piu' anziani)).

[4]((Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina ed ai sottotenenti di complemento arruolati con la ferma volontaria di 4 o di 6 anni)).

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 67 parole tolte, 152 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stessoaggiunto: Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

aggiunto: Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianita' e ad esse si applichera' il disposto dell'art. 64 della legge, pero' potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali piu' anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianita' rispetto ai pari grado piu' anziani.

aggiunto: Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina ed ai sottotenenti di complemento arruolati con la ferma volontaria di 4 o di 6 anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art67 · fonte del testo