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Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi pero' saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianita'. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverra' indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
