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Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi pero' saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianita'. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverra' indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art87 · fonte del testo