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Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. ((fino al grado di contrammiraglio incluso)) che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi pero' saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianita'. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverra' indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 6 parole aggiunte.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. aggiunto: fino al grado di contrammiraglio incluso che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art87 · fonte del testo