Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. ((fino al grado di contrammiraglio incluso)) che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi pero' saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianita'. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverra' indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
