Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. fino al grado di contrammiraglio incluso che passano a far parte del nuovo Corpo degli ufficiali per le armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi pero' saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianita'. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverra' indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art87 · fonte del testo