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[1]Pei minori e per gli interdetti con patrimonio non superiore a lire 3000, giusta le risultanze dell'inventario, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti in genere gli atti inerenti all'esercizio della tutela in quanto concernono l'integrazione della persona.
[2]Qualora durante l'esercizio della tutela lo stato economico dei minori o degli interdetti venga a migliorare in maniera che il valore del loro patrimonio oltrepassi le lire 3000, cessano per gli atti tutelari successivi le esenzioni dalle tasse di bollo e di registro. Cessa pero' per gli atti posteriori l'obbligo del pagamento di tali tasse qualora il patrimonio siasi ridotto ad un valore non superiore a lire 3000.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
